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Non è possibile qualificare come abnorme l´ordinanza con la quale il GIP, chiamato a decidere su una richiesta di archiviazione ex artt. 131-bis, cod. pen. e 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., si è determinato a disporre l´archiviazione per una causa diversa rispetto a quella indicata dal PM, riconoscendo, a monte della configurabilità della particolare tenuità del fatto, l´infondatezza della notitia criminis

Argomento: Chiusura delle indagini preliminari
Sezione: Sezione Semplice

(Cass. Pen., Sez. V, 26 settembre 2024, n. 36055)

Stralcio a cura di Vincenzo Nigro

“(…) Con l'ordinanza in data 20 marzo 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti ha disposto (…) l'archiviazione del procedimento per insussistenza del fatto con restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Il provvedimento veniva adottato a seguito dell'opposizione della parte offesa (…) alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto formulata dal Pubblico Ministero, destinatario di ordinanza di imputazione coatta emessa dallo stesso Giudice, che, disattendendo precedente richiesta di archiviazione, aveva ritenuto che il fatto, consistito nell'avere il locatore (…) disdettato il contratto di fornitura dell'energia elettrica all'immobile detenuto dal locatario (…), fosse tale da integrare il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulla cosa. Avverso l'ordinanza del GIP - che, valutando la documentazione prodotta dalla persona sottoposta ad indagini, ha concluso per l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato da insussistenza del fatto, evidenziando come la condotta meramente omissiva tenuta dal locatore, titolare dell'utenza elettrica relativa all'immobile locato, che, non avendo ricevuto il pagamento del canone da parte del locatario, non aveva disdettato l'utenza, ma si era limitato a non pagare le relative fatture con conseguente risoluzione unilaterale del contratto ed interruzione della  fornitura elettrica da parte della società erogatrice, non integrasse «il mutamento di destinazione» della res richiesta dalla norma incriminatrice con riguardo al requisito della violenza sulla cosa - ha proposto ricorso per cassazione la parte offesa (…) denunciando, con un solo motivo, l'abnormità strutturale e/o funzionale del provvedimento impugnato, comunque affetto da violazione di legge, in relazione agli artt. 392 cod. pen. e 410 cod. proc. pen., e da vizio di motivazione. E' dedotto, a sostegno, che il Pubblico Ministero e il Giudice per le indagini preliminari avrebbero offerto (…) una lettura del fatto viziata anche da travisamento delle emergenze processuali: questo perché, se il fatto oggetto dell'addebito fosse stato correttamente ricostruito - ossia, verificando se le fatture emesse dalla società erogatrice  dell'energia elettrica fossero state consegnate dal locatore, intestatario dell'utenza, al locatario  fruitore, così che questi avesse potuto [continua ..]

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